Il d. lgs. 28 del 2010 aveva introdotto l'istituto della mediazione obbligatoria, rinviando per l'attuazione a successiva regolamentazione, la cui approvazione si è completata circa un mese fa.

La mediazione "obbligatoria", che entra in vigore dal prossimo 20 marzo 2011, implica la necessitá , prima di adire le normali vie giudiziarie, di esperire un tentativo di risoluzione della controversia in sede extragiudiziale. In altri termini, è il legislatore che impone la composizione stragiudiziale della controversia e solo in caso di insuccesso di tale via parallela, residua la possibilitá di sottoporre la materia del contendere ad un giudice "professionale". I motivi alla base dell'introduzione dell'istituto sono quelli di alleggerire il carico giudiziario che attualmente ingolfa gli uffici dei Tribunali e dei Giudici di Pace italiani. Tale deflazione dovrebbe comportare come effetto secondario quello di rendere piú rapidi i tempi dei procedimenti civili (al processo si dovrebbe arrivare solo in casi estremi e quindi i giudici dovrebbero essere meno oberati di lavoro e quindi piú celeri nel gestire le cause giudiziarie). L'obbligo di mediazione riguarda solo alcune materie (neppure poche, in verità), e cioè il condominio, i diritti reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia, la locazione, il comodato, l'affitto di aziende, il risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, nonchè i contratti assicurativi, bancari e finanziari. Per le predette materie, quindi, le parti potranno rivolgersi ad un organismo di mediazione, il quale sceglierà un mediatore, che si occuperà di decidere sulla controversia. L'accesso al mediatore, naturalmente, avrà un costo per le parti: oltre ad un contributo fisso per l'istruzione della procedura, pari a 40 euro, è previsto un costo della "lite", commisurato al valore della controversia: si va dai 65 euro per le cause di valore inferiore a 1.000 euro ai 9.200 euro, previsti per le cause di valore superiore a 5.000.000 di euro. La durata della procedura di mediazione è fissata in massimo 4 mesi. L'accesso a tale forma di composizione stragiudiziale, inoltre, prevede la possibilitè per le parti di usufruire di consistenti benefici fiscali, quali un credito di imposta IRPEF pari 500 euro, se la conciliazione riesce, nonchè l'esenzione dall'imposta di bollo e da quella di registro, per un valore fino a 50.000 euro (oltre tale soglia, si paga solo l'eccedenza). Nel complesso, certamente si tratta di un sistema, almeno sulla carta, molto favorevole, poichè consente di ottenere una decisione terza ed imparziale in tempi molto brevi. Resta da vedere come nella pratica tale riforma sarà attuata e soprattutto quale grado di professionalità avranno i mediatori, visto l'elevato tecnicismo di alcune delle materie loro devolute.

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